‼️Vedo il Diritto del Farmaco in Italia profondamente trascurato/ignorato nella discussione sui cosiddetti „vaccini“-Covid-19 e dunque vedo conclusioni giuridiche errate‼️
Leggo oggi un‘intervista con il costituzionalista Mangia che - seppur sostiene che non avrebbe mai potuto essere posto l‘obbligo „vaccinale“ con l‘uso dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19 - trascura/ignora purtroppo aspetti fondamentali del diritto del farmaco:
1. NON È VERO che nel caso di un’autorizzazione condizionata di una sostanza con il pretesto di una situazione emergenziale (come era la cosiddetta „pandemia Sars-Cov-2) manchino „solo“ (e „comunque già questo basterebbe per considerare un prodotto sperimentale - vedi infra) i dati clinici sugli effetti a medio e lungo termine.
Dal considerando (4) del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione Europea risulta in modo inequivocabile che il rilascio dell’autorizzazione in via condizionata nel caso di sostanze destinate ad essere utilizzate in situazioni di (proclamata) emergenza sanitaria può avvenire persino con DATI FARMACEUTICI E PRECLINICI INCOMPLETI (!!!) Ed è esattamente ciò che è successo nel caso dei cosiddetti „vaccini“-Covid-19.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507

La normativa eurounionale sulla sperimentazione clinica e recepita in Italia (DM 15 Luglio 1997, punto 1.33) è molto chiara nel definire „Prodotto in Sperimentazione“ un prodotto „impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato“.
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https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/Decreto_Ministeriale_15luglio1997.pdf

E tale „sperimentazione“ però è avvenuta in modo criminale sulla popolazione, senza che si avesse esplicitamente richiesto - conformemente alla normativa sulla sperimentazione - il necessario consenso ai cittadini (dopo averli avvertiti di partecipare ad una pericolosa sperimentazione di una sostanza genica) e senza che i cittadini fossero stati trattati come partecipanti ad una sperimentazione clinica (divieto assoluto di qualsiasi condizionamento del consenso, accompagnamento medico pre e post inoculazione ecc!)

Basta consultare l‘allegato II punto E all’autorizzazione condizionata di questi cosiddetti „vaccini“-Covid-19 per rendersi conto che MANCAVANO (e mancano) DATI FARMACEUTICI che avrebbero dovuto essere forniti entro date fissate successivamente all’inoculo ai cittadini!
Vedi qui, p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech
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https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_it.pdf

2. NON C’È SCUDO PENALE CHE TENGA!
Considerato che i cittadini non sono stati invitati a partecipare ad una sperimentazione clinica per una sostanza, di cui mancavano persino dati di natura farmaceutica (vedi sopra) e non sono stati inseriti in una procedura autorizzata con un severo protocollo di sperimentazione clinica con visite mediche pre e post inoculazione di ogni persona „vaccinata“, ma i cittadini, invece, sono stati invitati - e la maggior parte (direttamente o indirettamente col greenpass) obbligati - a farsi inoculare una sostanza asseritamente EFFICACE e SICURA, come la propaganda istituzionale 24 ore su 24 fingeva anche su esplicito ordine del Ministro alla (Non-)Salute (un tale Roberto Speranza) - vedi Decreto Ministro della Salute 02.01.2021 (vedi punto 7. Comunicazione)
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https://drive.google.com/file/d/14l-TFUZEqz89VxaGX1WHi-jOslVxpVFq/view?usp=drivesdk

e considerato che ai cittadini venivano inoculate queste sostanze in BRUTALE VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI UNA PRESCRIZIONE MEDICA imposta al punto B) dell’Allegato II alla decisione dell’autorizzazione condizionata da parte della Commissione Europea (qui p.e. per AstraZeneca - ma vale per tutti i cosiddetti „vaccini“-Covid-19) quale CONDICIO SINE QUA NON PER L’INOCULO
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https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_it.pdf
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