‼️La punibilità per i reati di omicidio e lesioni personali causate dal “vaccino”-Covid-19 è esclusa anche per volontà del Legislatore italiano (DL 44/2021 art. 3) SOLO A PRECISE CONDIZIONI‼️

L’art. 3 D.L. 44/2021 prevede che la punibilità per omicidio e lesioni personali (art. 589 e 590 c.p.) è esclusa solo quando l’uso del cosiddetto “vaccino”-Covid-19 è CONFORME alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione!

Dunque, nei casi in cui manca la prescrizione medica - imposta dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 71 Direttiva 2001/83/CE quale condicio sine qua non dell’inoculo del “vaccino”-Covid-19 nel punto B) dell’allegato II delle decisioni di autorizzazione rilasciate dalla Commissione Europea (vedi qui per Comirnaty di Pfizer/BioNTech
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https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210923153231/anx_153231_it.pdf

LO SCUDO PENALE NON OPERA!

Va ricordato che la prescrizione medica presuppone anche ai sensi dell’art. 13 Codice Deontologico dei Medici la conoscenza della natura, del meccanismo, efficacia e sicurezza/rischio del farmaco e la valutazione - riferita accuratamente al caso singolo - se sia responsabile/opportuno usare il farmaco, e ciò in autonomia senza condizionamenti di natura politica!
È l’EMA nel rispettivo EPAR ad aver raccomandato ai medici esplicitamente la consultazione del RISK MANAGEMENT PLAN ai fini della valutazione se era responsabile e opportuno l’inoculo. Invece, i medici “vaccinatori” di regola non sapevano neanche che cosa fosse un RMP. Vedi capitolo MISSING INFORMATION p.e. di Comirnaty di Pfizer/BioNTech.
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https://drive.google.com/file/d/1NudZ1NAt-kJvDbfD423MuxXygSmLj01e/view?usp=drivesdk

Questi soltanto alcuni motivi perché lo scudo penale previsto all’art. 3 DL 44/2021 nel 99,9 per cento dei casi non opera!
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